La Cassazione: per i locali commerciali la non agibilità non invalida la locazione

 

L’assenza del certificato di agibilità, se nota al conduttore di un immobile commerciale (ma anche in caso di vendita di abitazioni tra privati), non ha alcun effetto sulla validità stessa del contratto di locazione. L’inadempimento del locatore — scrive Italia Oggi — si ha solo quando la mancanza di titoli autorizzativi dipenda da carenze intrinseche o da caratteristiche proprie del bene locato, tali impedire il rilascio degli atti amministrativi necessari per l’esercizio dell’attività. È il principio espresso dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile (sentenza del 13 aprile 2017 n. 9558) sull’eventuale nullità di un contratto di locazione di un immobile per attività d’impresa in assenza del certificato di agibilità. La funzione del certificato di agibilità è quella di attestare la sussistenza di determinati standards igienici e sanitari e di sicurezza, garantendo che in fase di costruzione, siano state osservate determinate prescrizioni igienico-sanitarie, in base alle leggi vigenti al momento della costruzione o dell’intervento.

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